Sentimento religioso e bene giuridico, tra giurisprudenza costituzionale e novella legislativa
TL;DRAbstract
La monografia esamina il contenuto del bene giuridico denominato “Sentimento religioso” nel codice penale del 1930 (libro II, titolo IV) ed analizza le evoluzioni dello stesso negli orientamenti della giurisprudenza della Corte Costituzionale e nei progetti legislativi di modifica del codice a partire dal 1950. La tutela del bene “sentimento religioso” è esaminata anche e soprattutto alla luce dei progetti di modifica di tutti i reati di opinione (si possano ricordare i lavori della Commissione ministeriale Nordio-Castelli istituita nel 2001 per la riforma del codice penale) e della proposta di legge n. 5490 di iniziativa del deputato Lussana che si è poi trasformata nelle legge n. 85 del 2006 di Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione. L’esito della ricerca è che alla tutela penale del “sentimento religioso” restano, all’interno dell’ordinamento costituzionale, ben pochi spazi di legittimità. La riconduzione del c.d. “sentimento” all’articolo 19 della Costituzio
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La monografia esamina il contenuto del bene giuridico denominato “Sentimento religioso” nel codice penale del 1930 (libro II, titolo IV) ed analizza le evoluzioni dello stesso negli orientamenti della giurisprudenza della Corte Costituzionale e nei progetti legislativi di modifica del codice a partire dal 1950. La tutela del bene “sentimento religioso” è esaminata anche e soprattutto alla luce dei progetti di modifica di tutti i reati di opinione (si possano ricordare i lavori della Commissione ministeriale Nordio-Castelli istituita nel 2001 per la riforma del codice penale) e della proposta di legge n. 5490 di iniziativa del deputato Lussana che si è poi trasformata nelle legge n. 85 del 2006 di Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione. L’esito della ricerca è che alla tutela penale del “sentimento religioso” restano, all’interno dell’ordinamento costituzionale, ben pochi spazi di legittimità. La riconduzione del c.d. “sentimento” all’articolo 19 della Costituzio
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